Art. 549 – Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari

Il testatore non può imporre pesi 551, 647 c.c. o condizioni 633, 634 c.c. sulla quota spettante ai legittimari(1), salva l’applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro(2) 713 ss. c.c..

Note

(1)

Per pesi ed oneri si intendono tutte le disposizioni che incidano negativamente sulla quota dei legittimari o che modifichino o incidano sulla posizione giuridica dei legittimari rispetto alla medesima (es. l’obbligo di assistere una determinata persona).
Tali disposizioni sono nulle e, di conseguenza, vanno tenute distinte da quelle lesive della quota di legittima che sono, invece, soggetta a riduzione (v. art. 553 ss. del c.c.).
Le disposizioni di cui agli articoli 550 e 551 del c.c. costituiscono delle eccezioni al predetto divieto.

(2)

Il testatore può imporre ai legittimari alcune limitazioni in tema di divisione quali: escludere la divisione prima che siano decorsi cinque anni dall’apertura della successione (v. art. 713 del c.c.), disciplinare la formazione delle quote, designare colui che procederà alla stima (v. art. 733 del c.c.), procedere alla divisione anche per la quota dei legittimari (v. art. 734 del c.c.), etc…

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?