Art. 550 – Lascito eccedente la porzione disponibile

(1)Quando il testatore dispone di un usufrutto(2) o di una rendita vitalizia(3) il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, i legittimari, ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede(4).

La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile.

Se i legittimari sono più, occorre l’accordo di tutti perché la disposizione testamentaria abbia esecuzione(5).

Le stesse norme si applicano anche se dell’usufrutto, della rendita o della nuda proprietà è stato disposto con donazione(6)

Note

(1)

La norma in commento prevede un’eccezione al divieto di cui all’art. 549 del c.c. attraverso la c.d. cautela sociniana.
Esempio: Tizio muore lasciando un solo figlio (erede legittimario), Caio. Il patrimonio ereditario è pari a 100 e il de cuius ha disposto in favore di un amico, Sempronio, un legato avente ad oggetto l’usufrutto su un immobile, lascito del valore di 75. Il diritto alla quota di legittima di Caio (pari a 50) è, pertanto, in tal modo leso. Caio ha la facoltà di scegliere se:
– dare attuazione alla volontà espressa dal testatore e conseguire la nuda proprietà dell’intero immobile oggetto di usufrutto (come legittimario avrebbe diritto soltanto alla metà di essa);
– abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile che diverrà del legatario, senza assunzione da parte di questo della qualità di erede.
La norma, quindi, consente al legittimario di tutelare le proprie ragioni senza essere costretto ad esperire l’azione di riduzione. La forma della scelta è libera e deve essere effettuata entro il termine ordinario di prescrizione (v. art. 2934 del c.c.) di dieci anni, ossia lo stesso disposto per l’azione di riduzione.

(2)

L’usufrutto, a norma dell’art. 979 del c.c., può avere durata pari o inferiore a quella della vita dell’usufruttuario o essere a termine.

(3)

La rendita vitalizia è un contratto con cui il vitaliziante, a fronte della cessione di un bene immobile o di un capitale, si obbliga a corrispondere al vitaliziato o ad un terzo una prestazione economica periodica per tutta la durate della vita del beneficiato.

(4)

Muta quindi l’oggetto del legato disposto dal testatore: da usufrutto universale a piena proprietà della disponibile oppure da nuda proprietà dell’intero a piena proprietà di una sola quota.

(5)

E’ sufficiente la volontà anche soltanto di uno tra i legittimari per non eseguire la disposizione testamentaria, in quanto prevale il diritto di ciascuno di essi di ottenere la quota di legittima.

(6)

Qualora il donante abbia riservato a sé l’usufrutto, la norma non trova applicazione in quanto con la morte del de cuius l’usufrutto si estingue.

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