Art. 555 – Riduzione delle donazioni

Le donazioni(1) 769 ss., 809 c.c., il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione 559 c.c. fino alla quota medesima(2).

Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento(3) 554 c.c..

Note

(1)

Vi rientrano anche le donazioni di modico valore e le donazioni indirette (v. art. 809 del c.c.).

(2)

La riduzione avviene secondo le modalità indicate dall’art. 559 del c.c.: si inizia dalla donazione più recente fino a risalire a quelle anteriori.
Se le donazioni sono contemporanee, queste devono essere ridotte in proporzione, salvo che il donante abbia stabilito un ordine di preferenza.

(3)

Ove il de cuius abbia dissimulato una donazione attraverso un contratto oneroso, il legittimario deve esperire prima l’azione di simulazione, poi quella di riduzione. Quanto alla prima, essendo egli terzo, può provare la simulazione anche per testimoni (v. art. 1417 del c.c.).

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