(1)Per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte(2), detraendone i debiti(3). Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione(4) 562, 737 ss. c.c., secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull’asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre 537 c.c..
Note
(1)
La norma descrive come debba essere determinata la porzione disponibile e quella riservata ai legittimari, attraverso la c.d. riunione fittizia. L’operazione consiste nell’individuare il relictum (v. nt. 2), sottrarre ad esso i debiti (v. nt. 3) e aggiungere il donatum (v. nt. 4).
L’aggettivo “fittizia” viene usato in quanto la riunione non determina un aumento del patrimonio ereditario, rivestendo solo un carattere contabile.
(2)
Rientrano nel relictum anche i beni oggetto del legato di specie (v. art. 649 del c.c.), quelli oggetto di trasferimenti simulati (v. art. 1414 del c.c.), poiché essi sono solo apparentemente usciti dal patrimonio ereditario, e i crediti.
(3)
Sono inclusi anche quelli sorti a causa della morte (es. le spese funebri, le spese per la pubblicazione del testamento etc.), quelli verso i legittimari e quelli sottoposti a condizione risolutiva (non quelli sospensivamente condizionati).
(4)
Vanno computate le donazioni oggetto di simulazione relativa, in quanto tali beni non fanno più parte del patrimonio ereditario ma non quelle oggetto di simulazione assoluta, poiché in tal caso i beni sono ancora ricompresi all’interno del patrimonio del defunto.