La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata 2652 n. 8, 2690 n. 5 c.c. che dai legittimari 536 c.c. e dai loro eredi o aventi causa(1).
Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante(2), né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione 458 c.c..
I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne(3). Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d’inventario(4) 484 ss., 564, 2652 n. 8, 2690 n. 5 c.c..
Note
(1)
Legittimati attivi alla proposizione dell’azione di riduzione sono:
– i legittimari, lesi o pretermessi;
– gli eredi dei legittimari, siano essi legittimi, testamentari o legittimari. Questi, infatti, succedono al loro de cuius in tutti i rapporti patrimoniali e nelle relative tutele;
– gli aventi causa dei legittimari (es. acquirente dell’eredità di cui all’art. 1542 del c.c.);
– i creditori del legittimario attraverso l’azione surrogatoria (v. art. 2900 del c.c.).
(2)
Il legittimario non può rinunciare al diritto di chiedere la riduzione delle disposizioni lesive finché il donante è in vita, in quanto ciò sarebbe in contrasto con il divieto di cui all’ art. 458 del c.c..
E’ valida la rinuncia, espressa o tacita, all’azione fatta dopo l’apertura della successione.
(3)
Legittimati passivi sono i destinatari delle disposizioni lesive, quindi:
– gli eredi testamentari;
– i legatari;
– i donatari;
– i loro eredi.
(4)
I creditori del defunto possono agire surrogandosi al legittimario che ometta di esperire l’azione di riduzione, solo se quest’ultimo abbia accettato puramente e semplicemente. In caso di accettazione beneficiata, infatti, i creditori del de cuius non possono soddisfarsi sul patrimonio dell’erede, esercitando il diritto di chiedere la riduzione delle disposizioni lesive.