Art. 558 – Modo di ridurre le disposizioni testamentarie

La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari(1) 553, 554 c.c..

Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre(2), questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari 536 c.c..

Note

(1)

Ove vi sia lesione della quota riservata ai legittimari, si riducono:
– prima le quote legali ab intestato, nel caso in cui non vi sia un testamento o questo contenga disposizioni solo su parte del patrimonio (v. art. 553 del c.c.);
– poi le disposizioni testamentarie, in proporzione e senza distinguere tra legati e disposizioni ereditarie (v. art. 554 del c.c.);
– infine le donazioni, a cominciare dalla più recente (v. art. 555 del c.c.).

(2)

Tale volontà deve essere manifestata in forma espressa.

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