Art. 564 – Condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione

Il legittimario(1) 536 c.c. che non ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario(2) 484, 557 c.c. non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all’eredità 519 ss. c.c.. Questa disposizione non si applica all’erede che ha accettato col beneficio d’inventario e che ne è decaduto 493, 505, 494 c.c.(2).

In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni 555 c.c. o di disposizioni testamentarie 554 c.c., deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti(3), salvo che ne sia stato espressamente dispensato(4) 552, 553, 724 c.c..

Il legittimario che succede per rappresentazione 467 ss. c.c. deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente 740 c.c..

La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori(5).

Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, è esente da collazione, è pure esente da imputazione 737 ss. c.c..

Note

(1)

La previsione vale solo per il legittimario leso. Quello pretermesso, in quanto non chiamato all’eredità, non può accettarla.

(2)

La mancanza dell’accettazione beneficiata può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice.

(3)

In tal modo si determina il valore reale della legittima (v. art. 536 del c.c.).

(4)

La dispensa dall’imputazione deve essere espressa. Si ritiene debba rivestire la stessa forma dell’atto di donazione, benché possa essere anche non contestuale ad essa.

(5)

In questo modo si evita che attraverso la dispensa dall’imputazione possano essere indirettamente revocate le donazioni anteriori.

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