Art. 565 – Categorie dei successibili

(1)Nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge(2) 581 c.c., ai discendenti(3) 566, 567 c.c., agli ascendenti(3) 569 c.c., ai collaterali 570 c.c., agli altri parenti(4) 572 c.c. e allo Stato(5) 586 c.c., nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.

Note
“E’ costituzionalmente illegittimo l’art 565 nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati” – (C. Cost. 4 luglio 1979, n. 55).
“E’ costituzionalmente illegittimo l’art 565 nella parte in cui, in mancanza di altri successibili all’infuori dello Stato, non prevede la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali, dei quali sia legalmente accertato il rispettivo status di filiazione nei confronti del comune genitore” – (C. Cost. 12 aprile 1990 n. 184).

(2)

E’ escluso il coniuge a cui sia stata addebitata la separazione.

(3)

Articolo così modificato dall’art. 75, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(4)

Sono chiamati a succedere al defunto i parenti fino al sesto grado (v. art. 76 del c.c.).

(5)

Qualora il defunto sia cittadino italiano o un apolide residente in Italia (v. art. 586 del c.c.).

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