(1)Nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge(2) 581 c.c., ai discendenti(3) 566, 567 c.c., agli ascendenti(3) 569 c.c., ai collaterali 570 c.c., agli altri parenti(4) 572 c.c. e allo Stato(5) 586 c.c., nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.
Note
“E’ costituzionalmente illegittimo l’art 565 nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati” – (C. Cost. 4 luglio 1979, n. 55).
“E’ costituzionalmente illegittimo l’art 565 nella parte in cui, in mancanza di altri successibili all’infuori dello Stato, non prevede la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali, dei quali sia legalmente accertato il rispettivo status di filiazione nei confronti del comune genitore” – (C. Cost. 12 aprile 1990 n. 184).
(2)
E’ escluso il coniuge a cui sia stata addebitata la separazione.
(3)
Articolo così modificato dall’art. 75, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(4)
Sono chiamati a succedere al defunto i parenti fino al sesto grado (v. art. 76 del c.c.).
(5)
Qualora il defunto sia cittadino italiano o un apolide residente in Italia (v. art. 586 del c.c.).