Art. 566 – Successione dei figli

Al padre ed alla madre succedono i figli(1), in parti uguali(2).

Si applica il terzo comma dell’articolo 537.(3)

Note

(1)

Articolo così sostituito dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(2)

Ai figli sono equiparati i legittimati e quelli adottivi (v. art. 567 del c.c.).
I figli escludono dalla successione tutti gli altri successibili, a eccezione del coniuge (v. art. 581 del c.c.).

(3)

Comma abrogato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Sul diritto di commutazione cfr. nt. n. 4 sub art. 537 del c.c..

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