Art. 567 – Successione dei figli

Ai figli(1) sono equiparati gli adottivi(2).

I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell’adottante 300, 304, 309(3).

Note

(1)

Comma così sostituito dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(2)

Quanto ai figli adottivi occorre distinguere:
– con l’adozione di persone maggiori di età e con quella in casi particolari prevista dall’art. 44 e ss. della L. 4 maggio 1983, 184, l’adottato succede al genitore ma non ai parenti di questo. Opera, inoltre, la rappresentazione in favore dei discendenti dell’adottato;
– con l’adozione “piena” l’adottato succede sia ai genitore che ai parenti di questo, alla pari dei figli legittimi.

(3)

Come specificato nella nota precedente, tale comma si applica solo all’adozione di persone maggiori di età e a quella in casi particolari prevista dall’art. 44 e ss. della L. 4 maggio 1983, n. 184.

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