Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti 583 c.c., né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi 76 c.c., senza distinzione di linea 74 c.c.(1).
La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado 77 c.c.(2).
Note
(1)
Ossia gli zii e i cugini. Il parente di grado più prossimo esclude gli altri, se vi sono più parenti dello stesso grado l’eredità si divide per capi. Per il calcolo dei gradi si veda l’art. 76 del c.c..
(2)
Per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale sull’art. 565 del c.c., dopo i parenti fino al sesto grado e prima dello Stato succedono i fratelli e le sorelle naturali, dei quali sia stato legalmente accertato lo status di filiazione (v. art. 565 del c.c. e la nt. n. 1).