Art. 573 – Successione dei figli nati fuori del matrimonio

Le disposizioni relative alla successione dei figli nati fuori del matrimonio(1) si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta 250(2) o giudizialmente dichiarata 269, salvo quanto è disposto dall’articolo 580(3).

Note

(1)

Comma così modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(2)

Il riconoscimento può avvenire ad opera di uno o entrambi i genitori.
Ove sia avvenuto per testamento gli effetti decorrono dall’apertura della successione (v. art. 456 del c.c.).

(3)

Si riconosce il diritto del figlio adulterino di succedere al genitore naturale, anche laddove il riconoscimento sia avvenuto dopo l’apertura della successione.

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