Art. 579 – Concorso del coniuge e dei genitori

Se al figlio naturale morto senza lasciare prole, nè genitori, sopravvive il coniuge, l’eredità si devolve per intero al medesimo. Se vi sono genitori, l’eredità è devoluta per due terzi al coniuge e per l’altro terzo ai genitori.

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