Art. 580 – Diritti dei figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili

Ai figli nati fuori del matrimonio(1) aventi diritto al mantenimento, all’istruzione e all’educazione, a norma dell’articolo 279(2)(3), spetta un assegno vitalizio pari all’ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta 250 ss., 594(4).

I figli nati fuori del matrimonio(1) hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell’assegno loro spettante a norma del comma precedente(5), in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari(6).

Note

(1)

Comma così modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(2)

Benché la norma in commento testualmente richiami solo i figli “aventi diritto al mantenimento, all’istruzione e all’educazione di cui all’art 279”, cioè quelli minorenni, l’opinione maggioritaria ritiene che anche i maggiorenni abbiano diritto all’assegno vitalizio.

(3)

All’entrata in vigore del c.c. erano figli irriconoscibili quelli adulterini (concepiti fuori dal matrimonio con una terza persona) e quelli incestuosi (ossia nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità retta, salvo che i genitori ignorassero al momento del concepimento il vincolo tra loro esistente o che il matrimonio da cui derivi l’affinità sia dichiarato nullo).
Attualmente la categoria è priva di sostanziale rilevanza poiché il divieto di riconoscimento è venuto meno, quanto ai figli adulterini, con la riforma del diritto di famiglia del 1975, per quelli incestuosi con la L. 10 dicembre 2012, n. 219.
Tuttavia, la categoria dei figli non riconoscibili non è scomparsa del tutto perché possono ancora rientrarvi, per esempio, quei figli non riconoscibili perché nati da un rapporto incestuoso, in assenza di autorizzazione del giudice al riconoscimento (art. 251)

(4)

L’assegno vitalizio si calcola sulla quota dell’asse ereditario cui il figlio avrebbe diritto quale erede legittimo.
Secondo l’opinione minoritaria, l’assegno andrebbe invece calcolato sulla quota di patrimonio che spetterebbe al figlio quale quota di legittima (relictum detratti i debiti aggiunto il donatum).

È un diritto potestativo del figlio irriconoscibile che gli consente di aggiornare l’ammontare della rendita secondo l’intervenuta svalutazione monetaria.
Il termine entro cui richiedere la capitalizzazione è, secondo alcuni, quello ordinario di prescrizione (10 anni), secondo altri entro il momento di “chiusura della successione” (ossia prima del pagamento dei debiti e dei pesi ereditari o, in caso di più eredi, con le operazioni finali di divisione dell’attivo ereditario).
Si decade dal diritto di chiedere la capitalizzazione dopo il pagamento della prima rata di rendita.

(6)

Ciascuno degli eredi, in relazione alla propria quota, ha la facoltà di scegliere se liquidare l’avente diritto con denaro o beni ereditari.

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