(1)Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto(2) alla metà dell’eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi 542(3).
Note
(1)
Il comma è stato così modificato dall’art. 80, comma 1, D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2)
Ha diritti successori:
– il coniuge putativo (v. art. 128 del c.c.) alle condizioni di cui all’art. 584 del c.c.;
– il coniuge separato se la separazione non sia stata a lui addebitata (v. art. 585 del c.c.).
Al contrario, non ha diritto a succedere:
– il coniuge separato a cui si stata addebitata la separazione (v. art. 585 del c.c.);
– il coniuge divorziato.
(3)
Al coniuge spetta, inoltre, il diritto d’abitazione e d’uso sulla casa familiare di cui all’art 540 del c.c.. Si tratta di un legato ex lege che non va aggiunto alla quota di eredità ma va in essa ricompreso (v. sent. Corte Cost. n. 527 del 1988).