Al coniuge sono devoluti i due terzi dell’eredità se egli concorre con ascendenti(1) o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest’ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell’articolo 571(2), salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità 544 c.c..
Note
(1)
Comma così modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2)
Se gli ascendenti sono di uguale grado, a ciascuna linea spetta la metà. Se sono di grado diverso, succede l’ascendente più vicino, senza distinzione di linea.