Le disposizioni testamentarie(1), qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale 637 c.c. e attribuiscono la qualità di erede 625 c.c., se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore(2) 674 c.c.. Le altre disposizioni sono a titolo particolare 631 c.c. e attribuiscono la qualità di legatario(3) 649 c.c..
L’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio(4) 734 c.c..
Note
(1)
Fondamentale è la distinzione tra disposizioni a carattere universale e particolare, in quanto la disciplina normativa è nettamente diversa in relazione:
– al modo di acquisto: l’eredità va accettata, il legato si acquista ipso iure;
– al tipo di rapporto in cui si succede: l’erede succede sia nei rapporti attivi che passivi, il legatario solo nei primi;
– alla responsabilità: l’edere risponde anche ultra vires, salvo beneficio di inventario, il legatario solo nei limiti di quanto ricevuto.
(2)
L’erede è colui che succede per l’intero o in una quota ideale, ossia in una frazione matematica dell’intero (si parla rispettivamente di heres ex asse o ex parte).
Di norma la quota è composita, comprende cioè una frazione di tutte le componenti del patrimonio ereditario (es. immobili, mobili, denaro, etc…), salvo diversa indicazione del testatore.
(3)
Il legatario succede in una parte del patrimonio (e non in una quota di esso come l’erede).
(4)
Si parla in proposito di istituzione di erede ex re certa, che ricorre qualora il testatore abbia assegnato i singoli beni come quota del patrimonio.