Art. 589 – Testamento congiuntivo o reciproco

Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo(1), né con disposizione reciproca(2) 458, 635 c.c..

Note

(1)

Il testamento con cui due o più persone, nel medesimo atto, dispongono dei propri beni a favore di un terzo (c.d. testamento congiuntivo) è vietato. È valido il testamento mediante il quale due o più persone, nel medesimo atto, con previsioni autonome e tra loro non collegate dispongono a favore di un terzo (c.d. testamento simultaneo).

(2)

Si parla di testamento reciproco qualora due o più persone dispongano, nello stesso atto, l’una in favore dell’altra. Esso è nullo. Al contrario è consentito che due o più persone, in atti separati, dispongano l’uno in favore dell’altra (c.d. testamento corrispettivo).

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