Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo(1), né con disposizione reciproca(2) 458, 635 c.c..
Note
(1)
Il testamento con cui due o più persone, nel medesimo atto, dispongono dei propri beni a favore di un terzo (c.d. testamento congiuntivo) è vietato. È valido il testamento mediante il quale due o più persone, nel medesimo atto, con previsioni autonome e tra loro non collegate dispongono a favore di un terzo (c.d. testamento simultaneo).
(2)
Si parla di testamento reciproco qualora due o più persone dispongano, nello stesso atto, l’una in favore dell’altra. Esso è nullo. Al contrario è consentito che due o più persone, in atti separati, dispongano l’uno in favore dell’altra (c.d. testamento corrispettivo).