Art. 590 – Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle

La nullità(1) della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda(2), non può essere fatta valere da chi(3), conoscendo la causa della nullità(4), ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione 627, 799(5).

Note

(1)

Oltre alle disposizioni nulle, possono essere oggetto di sanatoria anche quelle annullabili. Diversamente si ammetterebbe la conferma per i vizi più gravi, nullità, e non per quelli meno, annullabilità.

(2)

La nullità può dipendere sia da ragioni sostanziali che formali. È esclusa la convalida delle disposizioni in cui difetti una volontà (es. violenza assoluta o errore ostativo) o di quelle contrarie all’ordine pubblico, a norme imperative o al buon costume. Quanto alle disposizioni lesive della legittima non è ammessa convalida ma soltanto la rinuncia all’azione di riduzione.

(3)

Legittimati alla proposizione dell’azione sono l’erede, legittimo o testamentario, e il legatario. Non essendo ammissibile una sanatoria parziale, ove una disposizione venga prima confermata da un erede e poi fatta oggetto di declaratoria di invalidità da un altro, la disposizione cessa di avere validità anche nei confronti di colui che l’ha convalidata.

(4)

Si ha conoscenza quando vi è cognizione del fatto storico che ha dato origine all’invalidità e consapevolezza di poterne chiedere l’accertamento giudiziale.

(5)

La conferma può essere sia espressa che tacita. Nel primo caso occorre un atto scritto che possieda tutti i requisiti di cui all’art. 1444 del c.c., nel secondo un comportamento incompatibile con la volontà di chiedere la declaratoria di invalidità.

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