La nullità(1) della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda(2), non può essere fatta valere da chi(3), conoscendo la causa della nullità(4), ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione 627, 799(5).
Note
(1)
Oltre alle disposizioni nulle, possono essere oggetto di sanatoria anche quelle annullabili. Diversamente si ammetterebbe la conferma per i vizi più gravi, nullità, e non per quelli meno, annullabilità.
(2)
La nullità può dipendere sia da ragioni sostanziali che formali. È esclusa la convalida delle disposizioni in cui difetti una volontà (es. violenza assoluta o errore ostativo) o di quelle contrarie all’ordine pubblico, a norme imperative o al buon costume. Quanto alle disposizioni lesive della legittima non è ammessa convalida ma soltanto la rinuncia all’azione di riduzione.
(3)
Legittimati alla proposizione dell’azione sono l’erede, legittimo o testamentario, e il legatario. Non essendo ammissibile una sanatoria parziale, ove una disposizione venga prima confermata da un erede e poi fatta oggetto di declaratoria di invalidità da un altro, la disposizione cessa di avere validità anche nei confronti di colui che l’ha convalidata.
(4)
Si ha conoscenza quando vi è cognizione del fatto storico che ha dato origine all’invalidità e consapevolezza di poterne chiedere l’accertamento giudiziale.
(5)
La conferma può essere sia espressa che tacita. Nel primo caso occorre un atto scritto che possieda tutti i requisiti di cui all’art. 1444 del c.c., nel secondo un comportamento incompatibile con la volontà di chiedere la declaratoria di invalidità.