Sono nulle(1) le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore(2), se fatte dopo la nomina di questo 346 c.c. e prima che sia approvato il conto 386 c.c., 263 c.p.c. o sia estinta l’azione per il rendimento del conto medesimo 387 c.c., quantunque il testatore sia morto dopo l’approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore(3) 360, 599, 799 c.c..
Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.
Note
(1)
La nullità è assoluta e insanabile: può quindi essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse o d’ufficio dal giudice, in ogni tempo.
(2)
E’ nulla solo la disposizione in favore dell’incapace, per la restante parte il testamento rimane valido.
(3)
La norma non si applica al curatore (v. art. 417 del c.c.) dell’inabilitato, poichè quest’ultimo non è rappresentato ma solo assistito dal curatore.