Art. 597 – Incapacità del notaio, dei testimoni e dell’interprete

Sono nulle le disposizioni(1) a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero a favore di alcuno dei testimoni o dell’interprete intervenuti al testamento medesimo(2).

Note

(1)

La legge notarile (L. 16 febbraio 1913, n. 89) sancisce la nullità dell’intero testamento, mentre il codice civile circoscrive l’invalidità alle singole disposizioni in favore dell’incapace. Prevale il codice civile.

(2)

L’ incapacità non è estesa ai fidefacienti poichè essi si limitano a garantire l’identità personale del testatore ove non sia conosciuto personalmente dal notaio.

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