Il testamento indicato dall’articolo precedente è redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni 619 c.c.; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.
Il testamento è conservato tra i documenti di bordo ed è annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d’equipaggio 203, 296, 321, 322 c.n.(1).
Note
(1)
Per il regime di invalidità v. art. 619 del c.c.