Art. 613 – Consegna

Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia un’autorità consolare(1), il comandante è tenuto a consegnare all’autorità medesima uno degli originali del testamento e una copia dell’annotazione fatta sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d’equipaggio.

Al ritorno della nave nella Repubblica(2), i due originali del testamento o quello non depositato durante il viaggio, devono essere consegnati all’autorità marittima locale insieme con la copia della predetta annotazione.

Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all’annotazione sopraindicata(3).

Note

(1)

Ovviamente italiana.

(2)

Testo così modificato a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana.

(3)

La necessità di tale dichiarazione è richiesta solo per l’ipotesi di cui al secondo comma (ritorno della nave in Italia) e non per quella di cui al primo comma (approdo ad un porto estero).

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