Art. 614 – Verbale di consegna

L’autorità marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della difesa o al Ministero della marina mercantile(1), secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio(2), e trasmette l’altro all’archivio notarile del luogo del domicilio o dell’ultima residenza 43 c.c. del testatore 608, 617 c.c..

Note

(1)

Il Ministero della marittima mercantile è stato trasformato in Ministero dei trasporti e della navigazione (L. 24 dicembre 1993, n. 537) e in seguito in Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (D. Lgs. 16 maggio 2008, n. 85 convertito in L. 14 luglio 2008 n. 121).

(2)

In mancanza della trasmissione all’archivio, il beneficiario può dimostrare comunque l’esistenza del testamento, mediante la ricostruzione di esso o esibendone una copia.

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