(1)Il testamento fatto durante il viaggio per mare, nella forma stabilita dagli articoli 611 e seguenti, perde la sua efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie 601 c.c..
Note
(1)
E’ necessario ripetere il testamento nelle forme ordinarie in caso di:
– sbarco nel territorio nazionale, anche se non coincidente con la fine del viaggio;
– sbarco in un porto estero ove vi sia un’autorità consolare italiana;
– nuovo imbarco prima dei tre mesi, non essendo prevista alcuna causa di sospensione in relazione al decorso del termine dei tre mesi.