Chiunque è in possesso(1) di un testamento olografo 602 c.c. deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione 608 c.c., appena ha notizia della morte del testatore(2).
Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del luogo(3) in cui si è aperta la successione 456 c.c., che sia fissato un termine per la presentazione(4) 621 c.c., 749 c.p.c..
Il notaio procede alla pubblicazione del testamento 623 c.c. in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l’estratto dell’atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente 50 c.c. o della sentenza che dichiara la morte presunta 58, 63 c.c.(5).
Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario 685 c.c..
Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione(6) 623 c.c..
Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il tribunale(3) può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale 587 c.c.(7) siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l’autorità giudiziaria(8) ordini il rilascio di copia integrale(9).
Note
(1)
Irrilevante è sia il soggetto che lo possiede (l’obbligo vale, ad esempio, anche per il notaio), sia che il soggetto lo abbia rinvenuto per caso.
(2)
Pur non essendo previste sanzioni per la mancata consegna, chi consapevolmente tenga nascosto un testamento è responsabile del reato di cui all’art. 490 c.p..
(3)
La parola “tribunale” è stata sostituita da “giudice di pace” dall’art. 27, comma 2, D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 con decorrenza dal 31/10/2021.
(4)
Le parole “pretore del mandamento” sono state sostituite dalle parole “tribunale del circondario” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
(5)
Il notaio ha l’obbligo di procedere alla pubblicazione. Può rifiutarsi ove venga a lui presentata una copia in luogo dell’originale. In tale caso la pubblicazione potrà avvenire solo dopo l’accertamento giudiziale della conformità della copia con l’originale e dunque della sua autenticità.
(6)
Il testamento, prima della pubblicazione, è valido, tuttavia i beneficiari non hanno ancora strumenti per pretenderne l’esecuzione.
(7)
Può trattarsi di fatti di natura privata, di espressioni offensive nei confronti di una determinata persona, ecc.
(8)
La competenza spetta al tribunale del luogo di pubblicazione del testamento.
(9)
La parola “pretore” è stata sostituita dalla parola “tribunale” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).