Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore(1). Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario(2) in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l’apertura e la pubblicazione(3)(4) 749 c.p.c..
Si applicano le disposizioni del terzo comma dell’articolo 620 .
Note
(1)
Non è necessaria un’istanza di parte.
(2)
La parola “tribunale” è stata sostituita da “giudice di pace” dall’art. 27, comma 2, D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 con decorrenza dal 31/10/2021.
(3)
Le parole “pretore del mandamento” sono state sostituite dalle parole “tribunale del circondario” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
(4)
Al fine di sollecitare il notaio alla pubblicazione, benchè esso sia obbligato a procedervi, o i familiari del de cuius a presentare i documenti richiesti (estratto di morte o documenti ad esso equiparati).