Art. 628 – Disposizione a favore di persona incerta

È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata 625 c.c.(1)(2) .

Note

(1)

La disposizione è invalida qualora non sia possibile individuare il soggetto in modo certo e senza margini di errore, nemmeno facendo ricorso a dati obiettivi univoci espressi dal testatore.
Es. non è valida la disposizione in cui il de cuius lasci “all’amico Tizio” un determinato bene qualora il testatore abbia più amici con tale nome. Al contrario la disposizione è valida se tra le amicizie del defunto vi sia un solo Tizio.

(2)

E’ sufficiente che il destinatario della disposizione sia determinabile al momento dell’apertura della successione.
Es. è valido il legato a favore dei soli nipoti del testatore che alla morte del nonno abbiano conseguito la laurea.

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