Le disposizioni a favore dell’anima(1)sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine.
Esse si considerano come un onere a carico dell’erede o del legatario, e si applica l’articolo 648(2).
Il testatore può designare una persona che curi l’esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l’adempimento 700(3).
Note
(1)
Sono quelle disposizioni che prevedono l’esecuzione di suffragi e atti di culto in favore dell’anima del de cuius o di altra persona.
(2)
Chiunque sia interessato può agire in giudizio per chiederne l’adempimento. Si può chiedere la risoluzione laddove il testatore l’abbia prevista o, dal contesto dell’atto, emerga che l’adempimento dell’onere ha rappresentato per il testatore il solo motivo determinante della disposizione. L’onerato, in mancanza di indicazione, è l’erede o il legatario; in caso di risoluzione l’onere spetta a chi subentra nel lascito.
(3)
Si tratta di un vero e proprio esecutore testamentario, il cui compito è limitato all’adempimento dell’onere (v. art. 700 ss. del c.c.).