Art. 635 – Condizione di reciprocità

È nulla la disposizione a titolo universale o particolare 588 c.c. fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell’erede o del legatario(1)(2) 458, 589 c.c..

Note

(1)

La disposizione è nulla sia qualora l’erede o il legatario abbia disposto in favore del testatore sia nel caso in cui non l’abbia fatto.

(2)

Non è necessario che il beneficiato abbia avuto conoscenza della disposizione, la norma presume iuris et de iure un accordo tra i soggetti coinvolti.

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