È illecita la condizione 1353 c.c. che impedisce le prime nozze o le ulteriori(1)(2)(3) 634 c.c..
Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza(4)(5).
Note
(1)
Dubbio è se il divieto sia solo assoluto (es. “nomino mio erede Tizio a condizione che non si sposi mai”) o possa essere anche relativo (“nomino mio erede Tizio a condizione che non sposi Tizia”).
(2)
Il divieto riguarda sia il matrimonio civile che quello religioso.
(3)
E’ valida la disposizione condizionata all’assenza o all’interruzione di una relazione extraconiugale.
(4)
E’ valido ed efficace il legato di usufrutto, di uso, di abitazione, di pensione o di altra prestazione periodica che sia condizionato alla persistenza dello stato di celibato o vedovanza. Lo scopo, in tal caso, è di provvedere ai bisogni del beneficiato e non di limitare la sua autodeterminazione.
(5)
Vi è chi ritiene che quelli di cui al secondo comma siano legati sottoposti a termine (v. art. 1353 del c.c.), la giurisprudenza, tuttavia, è orientata nel ritenere che si tratti di una condizione in cui il verificarsi dell’evento fa cessare gli effetti del legato ex nunc, ossia da quel momento in poi, facendo salvi i benefici goduti sino ad allora.