Art. 636 – Divieto di nozze

È illecita la condizione 1353 c.c. che impedisce le prime nozze o le ulteriori(1)(2)(3) 634 c.c..

Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza(4)(5).

Note

(1)

Dubbio è se il divieto sia solo assoluto (es. “nomino mio erede Tizio a condizione che non si sposi mai”) o possa essere anche relativo (“nomino mio erede Tizio a condizione che non sposi Tizia”).

(2)

Il divieto riguarda sia il matrimonio civile che quello religioso.

(3)

E’ valida la disposizione condizionata all’assenza o all’interruzione di una relazione extraconiugale.

(4)

E’ valido ed efficace il legato di usufrutto, di uso, di abitazione, di pensione o di altra prestazione periodica che sia condizionato alla persistenza dello stato di celibato o vedovanza. Lo scopo, in tal caso, è di provvedere ai bisogni del beneficiato e non di limitare la sua autodeterminazione.

(5)

Vi è chi ritiene che quelli di cui al secondo comma siano legati sottoposti a termine (v. art. 1353 del c.c.), la giurisprudenza, tuttavia, è orientata nel ritenere che si tratti di una condizione in cui il verificarsi dell’evento fa cessare gli effetti del legato ex nunc, ossia da quel momento in poi, facendo salvi i benefici goduti sino ad allora.

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