Art. 638 – Condizioni di non fare o di non dare

Se il testatore ha disposto sotto la condizione(1) che l’erede o il legatario non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato(2), la disposizione si considera fatta sotto condizione risolutiva(3) 633, 1353 c.c., salvo che dal testamento risulti una contraria volontà del testatore 639 c.c..

Note

(1)

La norma si applica solo alle condizioni potestative.

(2)

Al contrario, se è previsto un intervallo temporale determinato la norma non si applica (es. “nomino mio erede Tizio se, per i prossimi cinque anni, non commetterà reati”).

(3)

Opera una conversione legale della condizione per effetto della quale la stessa viene considerata risolutiva. Diversamente non sarebbe possibile dare attuazione alla disposizione testamentaria: si dovrebbe attendere la fine della vita del beneficiato per accertare se si sia o meno verificato l’evento.
Se, per esempio, il de cuius disponga “nomino mio erede Tizio qualora egli si astenga del commettere reati”, per stabilire se la condizione si sia verificata, occorrerebbe attendere la morte di Tizio. Pertanto si reputa opportuno convertire la condizione in risolutiva, quindi “nomino mio erede Tizio fino a quando non commetterà reati”.

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