Art. 646 – Retroattività della condizione

L’adempimento della condizione 633 c.c. ha effetto retroattivo(1)(2) 456, 1360 c.c.; ma l’erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva, non è tenuto a restituire i frutti 820 c.c. se non dal giorno in cui la condizione si è verificata(3) 1361 c. 2 c.c.. L’azione per la restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni 2948 c.c..

Note

(1)

Al verificarsi della condizione risolutiva l’erede (o il legatario) condizionato si considera come se non fosse mai stato chiamato all’eredità. Di conseguenza vengono meno gli atti dispositivi da questo compiuti in pendenza della condizione, siano essi a titolo gratuito od oneroso, con la sola eccezione del possesso di buona fede ex art. 1153 del c.c.. L’acquirente in buona fede si ritiene non possa avvalersi della tutela prevista per gli acquisti dall’erede apparente (v. art. 534 del c.c.) in quanto l’acquisto è stato concluso non con chi sembrava erede ma con chi lo era realmente.

(2)

Ove si verifichi la condizione sospensiva, il chiamato si considera erede (o legatario) fin dal momento dell’apertura della successione. Sono, pertanto, validi gli atti di disposizione e amministrazione compiuti in pendenza della condizione.

(3)

Il testatore può, tuttavia, prevedere diversamente.

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