Art. 647 – Onere

Tanto all’istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere(1) 549, 629, 671, 690 c.c..

Se il testatore non ha diversamente disposto, l’autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l’opportunità, può imporre all’erede(2) o al legatario(3) gravato dall’onere una cauzione(4) 1179 c.c., 119, 750 c.p.c..

L’onere impossibile(5) o illecito(6) si considera non apposto 634; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante(7) 629, 647, 794 c.c..

Note

(1)

L’onere consiste in una clausola testamentaria che impone all’erede o al legatario di tenere un certo comportamento (dare, fare o non fare) a beneficio di terzi o dell’onerato stesso o del de cuius per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
Nel caso in cui l’erede o il legatario rifiutino l’eredità o il legato, l’onere si trasferisce in capo a colui che acquista effettivamente l’eredità.
Esempio di onere è l’obbligazione imposta all’erede di corrispondere un premio di € 1.000,00 al vincitore di una specifica gara sportiva.
L’onere si distingue dalla condizione sia sospensiva che risolutiva: il modo crea un obbligo, la condizione sospende l’efficacia della disposizione o ne fa venir meno gli effetti.
Quanto al criterio distintivo tra onere e legato si è osservato che nel primo il beneficiato è indeterminato ma determinabile, nel secondo è determinato.

(2)

L’erede risponde dei debiti e dei pesi ereditari ultra vires, ossia anche con il proprio patrimonio laddove quello ereditario non sia sufficiente, fatta salva la quota di legittima per i legittimari.

(3)

Il legatario è tenuto all’adempimento dell’onere nei limiti di quanto ricevuto (si parla di responsabilità intra vires).

(4)

La cauzione serve, da un lato, per indurre l’onerato ad adempiere, dall’altro, per garantire il risarcimento degli eventuali danni da inadempimento.
In caso di mancata prestazione della cauzione non si ritiene applicabile la disciplina dettata dall’art. 641 c. 2 del c.c..

(5)

Deve trattarsi di un’impossibilità che non dipende dall’onerato, poichè in tal caso si dovrebbe parlare di inadempimento e non di impossibilità.

(6)

L’impossibilità o l’illiceità si determina al momento dell’apertura della successione (v. art. 456 del c.c.).

(7)

Tale circostanza può risultare dalla scheda testamentaria o essere ricavata interpretando la volontà testamentaria.

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