(1)È valido il legato di cosa determinata solo nel genere(2)(3), anche se nessuna del genere ve n’era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte 654, 664, 666 c.c..
Note
(1)
Si parla in proposito di legato obbligatorio: il legatario è creditore di una data prestazione nei confronti dell’onerato. Questo è tenuto a scegliere i beni da attribuire al legatario all’interno del genere indicato dal testatore.
(2)
Per genere si intende un complesso o una categoria di beni che presentano caratteri comuni in numero superiore a quelli differenziali (es. denaro, quadri, libri, etc…).
(3)
Oggetto del legato di genere possono essere beni mobili e immobili. È necessario che siano sufficientemente determinati, diversamente il legato sarebbe nullo ai sensi dell’art. 632 del c.c..