Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare 513, 649 c.c., o una cosa determinata soltanto nel genere 664 da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte(1)(2) 651, 653 c.c..
Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova 652 c.c..
Note
(1)
Indipendentemente dalla causa che ha comportato l’uscita del bene dal patrimonio del testatore, sia essa volontaria (es. alienazione) o naturale (es. perimento del bene).
(2)
Dubbia è la sorte del legato laddove si provi che il testatore non volesse revocare il legato (v. art. 686 c. 3 del c.c.). Secondo alcuni si applicherebbe l’art. 651 del c.c. e il legato sarebbe, di conseguenza, valido.