Art. 661 – Prelegato

(1)Il legato a favore di uno dei coeredi(2) e a carico di tutta l’eredità si considera come legato per l’intero ammontare(3).

Note

(1)

L’erede in favore del quale sia stato disposto il prelegato risponde ultra vires dei debiti e dei pesi ereditari in proporzione alla sola quota di eredità ricevuta. In tal senso non rileva il valore del bene legato.

(2)

E’ ammissibile il prelegato anche laddove sia stato istituito un erede universale. In tal modo si consente all’erede di rinunciare all’eredità e conseguire il legato.

(3)

Il legatario può, quindi, chiedere l’esecuzione della disposizione in suo favore prima della divisione e il valore del legato non viene computato nella sua quota.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?