Art. 662 – Onere della prestazione del legato

Il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi(1) 663 , 672 c.c. ovvero a carico di uno o più legatari(2) 671 c.c.. Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi.

Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto 752 c.c..

Note

(1)

Siano essi testamentari o legittimi. Anche lo Stato può essere chiamato all’esecuzione di un legato, se ad esso viene devoluta l’eredità.

(2)

Se onerato dell’esecuzione della disposizione a titolo particolare è un legatario si parla di sublegato.

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