Se oggetto del legato è una cosa fruttifera(1) 820, 821 c.c., appartenente al testatore al momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da questo momento(2).
Se la cosa appartiene all’onerato o a un terzo 651 c.c., ovvero se si tratta di cosa determinata per genere o quantità 653 c.c., i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale(3) 163 c.p.c. o dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa, salvo che il testatore abbia diversamente disposto(4).
Note
(1)
I frutti sono beni prodotti da altri beni. Si distinguono in frutti naturali, ossia quelli che provengono da una cosa produttiva (es. i frutti delle piante), e civili, cioè quelli dovuti a titolo di corrispettivo per il godimento di altri beni (es. gli interessi del denaro). Mentre i primi si acquistano con la separazione dalla cosa madre, i secondi sono dovuti giorno per giorno.
(2)
Al contrario, spettano all’erede i frutti maturati fino all’apertura della successione.
(3)
E’ necessaria la proposizione di una domanda giudiziale, non basta una richiesta scritta stragiudiziale.
(4)
Qualora l’erede onerato non abbia la materiale disponibilità del bene, si ritiene che incomba comunque su di esso l’onere di corrispondere al legatario i frutti, salvo il diritto di ripetere quanto pagato dal possessore del bene ai sensi dell’art. 535 del c.c..