(1)Se è stata legata una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, da prestarsi a termini periodici(2), il primo termine decorre dalla morte del testatore, e il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine in corso ancorché fosse in vita soltanto al principio di esso 1880 c.c.(3). Il legato però non può esigersi se non dopo scaduto il termine.
Si può tuttavia esigere all’inizio del termine il legato a titolo di alimenti 445, 660 c.c.(4).
Note
(1)
Il legato di prestazioni periodiche va tenuto distinto dal legato che ha ad oggetto un’unica somma di denaro da prestarsi a rate. In tal caso alla morte del legatario le restanti rate dovranno essere corrisposte agli eredi di questo. Nel legato di cui alla norma in commento la morte del beneficiario fa venir meno il legato, con la sola eccezione della prestazione dovuta per il termine in corso.
Un’ulteriore differenza tra i due tipi di legato si rinviene nel termine di prescrizione: nel primo è decennale (v. art. 2946 del c.c.), nel secondo di cinque anni (v. art. 2948 del c.c.).
(2)
Es. il legato di rendita vitalizia (v. art. 1872 c. 2 del c.c.), quello di rendita perpetua (v. art. 1869 del c.c.) e quello di alimenti (v. art. 660 del c.c.).
(3)
Essa spetta agli eredi del legatario.
(4)
L’eccezione trae fondamento dalla necessità di assicurare il mantenimento del legatario e trova applicazione ove sia evidente la volontà in tal senso dell’autore del testamento, a prescindere da espresse indicazioni circa la natura del legato.