Art. 678 – Accrescimento nel legato di usufrutto

(1)Quando a più persone è legato un usufrutto 667, 698, 978 ss. c.c. in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento 675 c.c., l’accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare(2) dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l’usufrutto 982 c.c..

Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà 1014 c.c..

Note

(1)

Stante il rinvio dell’art. 1026 del c.c. alle norme in tema di usufrutto, la norma in commento si applica anche al legato di uso e abitazione.

(2)

Diversamente dall’ipotesi generale, in tal caso l’accrescimento opera in favore dei superstiti anche quando il collegatario sia venuto a mancare dopo aver conseguito il possesso della cosa legata su cui cade l’usufrutto.

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