Art. 679 – Revocabilità del testamento

(1)Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare 587 c.c. o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto(2) 458, 463 n. 4, 1412 c.c..

Note

(1)

Sono nulle le clausole derogatorie, siano esse assolute o relative. Appartengono alla prima categoria quelle che prevedono l’irrevocabilità delle disposizioni testamentarie; alla seconda quelle che subordinano la revocabilità all’uso, nel testamento successivo, di un determinato contrassegno al fine di confermare la spontaneità della nuova volontà.

(2)

Non sono revocabili talune disposizioni testamentarie dichiarate tali da specifiche disposizioni di legge (es. il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio contenuto in un testamento di cui all’art. 256 del c.c.).

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