L’alienazione che il testatore faccia della cosa legata 651 c.c. o di parte di essa(1), anche mediante vendita con patto di riscatto 1500 ss. c.c., revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, anche quando l’alienazione è annullabile per cause diverse dai vizi del consenso 1427 c.c.(2), ovvero la cosa ritorna in proprietà del testatore 637, 651 c. 2 c.c..
Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un’altra(3), in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione 667, 940 c.c..
È ammessa la prova di una diversa volontà del testatore(4).
Note
(1)
La norma si applica a qualsiasi atto di trasferimento (es. vendita, donazione, etc…) purché volontario e solo alle disposizioni a titolo particolare di beni certi e determinati.
(2)
Ove vi sia stato un vizio del consenso si ritiene difetti anche la volontà di revocare il legato.
(3)
La trasformazione deve essere posteriore alla redazione del testamento. Deve essere volontaria ed effettuata direttamente dal testatore o per mezzo di terzi.
(4)
L’onere della prova incombe su chi intende beneficiare del legato.
La prova può essere data con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici.
Dimostrata tale circostanza, si applica la disciplina del legato di cosa altrui (v. art. 651 del c.c.).