Art. 687 – Revocazione per sopravvenienza di figli

Le disposizioni a titolo universale o particolare 588 c.c., fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti(1), sono revocate di diritto 566 c.c. per l’esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo, anche adottivo 291 ss. c.c., ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio(2) 250, 254 c.c..

La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento(2).

La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi(3).

Se i figli o discendenti non vengono alla successione 4, 463, 521 c.c. e non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto(4).

Note

(1)

La norma non si applica al testatore che, al momento della redazione del testamento, aveva già dei figli nell’ipotesi in cui ne sopraggiungano altri.

(2)

Il comma è stato così modificato dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(3)

E’ sufficiente ad evitare la revocazione che il testatore abbia previsto la sopravvenienza di figli, non che abbia disposto in loro favore.

(4)

Qualora i figli o i discendenti non possano venire alla successione (es. per premorienza, assenza, indegnità, ecc…) la revocazione non opera essendo venuta meno la ragione pratica che la giustifica, ossia consentire ai discendenti di essere chiamati alla successione.
Si ritiene che le medesime considerazioni valgano anche per il caso di rinunzia del figlio o del discendente chiamato alla successione.

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