Art. 688 – Casi di sostituzione ordinaria

(1)Il testatore può sostituire all’erede istituito(2) 691 c.c. altra persona per il caso che il primo non possa(3) o non voglia(4) accettare l’eredità 463, 467, 480, 519, 523 c.c..

Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà(5).

Note

(1)

La sostituzione ordinaria consente di designare un altro erede per il caso in cui il primo non possa o non voglia accettare. Si ritiene si tratti di una doppia vocazione, una semplice e una condizionata (v. art. 1353 del c.c.).

(2)

La sostituzione opera anche per i legati.

(3)

Ossia in caso di:
– premorienza e commorienza (v. art. 4 del c.c);
– indegnità (v. art. 463 del c.c.);
– assenza (v. art. 49 del c.c.) e dichiarazione di morte presunta (v. art. 58 del c.c.);
– incapacità di ricevere per testamento (v. artt. 596 ss. del c.c.).

(4)

Ossia in caso di:
– rinuncia all’eredità (v. art. 519 del c.c.);
– decadenza dal diritto di accettare l’eredità (v. art. 487 c. 3 del c.c.).

(5)

Trattandosi di una presunzione relativa, è ammessa prova contraria.

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