Art. 693 – Diritti e obblighi dell’istituito

L’istituito ha il godimento(1) e la libera amministrazione(2) dei beni che formano oggetto della sostituzione, e può stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli può altresì compiere tutte le innovazioni(3) dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.

All’istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l’usufruttuario 981 ss. c.c..

Se l’istituito trascura di osservare i propri obblighi, l’autorità giudiziaria può nominare, anche d’ufficio, un amministratore.(4)

Note

(1)

Nel godimento l’istituito deve usare la diligenza richiesta dall’art. 1001 del c.c., ossia quella del buon padre di famiglia.

(2)

Vi è l’obbligo di redigere l’inventario e di prestare garanzia ai sensi dell’art. 1002 del c.c..
L’inventario è richiesto, oltre che per effetto del rinvio alle norme in tema di usufrutto, anche dall’art. 471 del c.c. sull’accettazione dell’eredità degli incapaci.

(3)

Tra cui anche mutare la destinazione dei beni ereditari e modificarne la funzione.

(4)

Il terzo comma è stato abrogato dall’art. 198 della L. 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia).

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