Art. 694 – Alienazione dei beni

L’autorità giudiziaria(1) può consentire l’alienazione(2) dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilità evidente(3), disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Può anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione di ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie 692 c.c.; 747, 748 c.p.c..

Note

(1)

Con ricorso al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, sentito il parere del giudice tutelare, che decide in composizione collegiale con decreto.

(2)

Con alienazione si intende qualsiasi atto di disposizione (es. permuta, conferimento in società, ecc…)

(3)

L’utilità evidente deve essere riferita all’eredità, non all’istituito.

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