Art. 695 – Diritti dei creditori personali dell’istituito

I creditori personali dell’istituito possono agire soltanto sui frutti 820 c.c. dei beni che formano oggetto della sostituzione(1).

Note

(1)

I creditori dell’eredità, posto che l’erede in quanto incapace deve accettare l’eredità con beneficio di inventario, non possono soddisfarsi sul patrimonio personale dell’erede.

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