I creditori personali dell’istituito possono agire soltanto sui frutti 820 c.c. dei beni che formano oggetto della sostituzione(1).
Note
(1)
I creditori dell’eredità, posto che l’erede in quanto incapace deve accettare l’eredità con beneficio di inventario, non possono soddisfarsi sul patrimonio personale dell’erede.