Art. 7 – Tutela del diritto al nome

La persona, alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.

L’autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali (120 c.p.c.)(1).

Note

(1)

La pubblicazione della sentenza, eventualmente disposta dal Giudice, in uno o più giornali, ha una funzione sanzionatoria, mirando a limitare le conseguenze negative determinate dalla lesione del diritto.

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