Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito(1).
Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati(2).
Note
(1)
Il diritto al nome si acquista al momento della nascita ed in base al rapporto di filiazione, basandosi sugli atti di nascita e di battesimo.
Cfr. art. 29, d.P.R. 3-11-2000, n. 396 (Semplificazione dell’ordinamento dello stato civile) e vedasi Cass. 3779/1978.
(2)
Cfr. d.P.R. 3-11-2000, n. 396 (Semplificazione dell’ordinamento dello stato civile); art. 5, l. 1-12-1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio); art. 5, l. 14-4-1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso).