Art. 6 – Diritto al nome

Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito(1).

Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati(2).

Note

(1)

Il diritto al nome si acquista al momento della nascita ed in base al rapporto di filiazione, basandosi sugli atti di nascita e di battesimo.
Cfr. art. 29, d.P.R. 3-11-2000, n. 396 (Semplificazione dell’ordinamento dello stato civile) e vedasi Cass. 3779/1978.

(2)

Cfr. d.P.R. 3-11-2000, n. 396 (Semplificazione dell’ordinamento dello stato civile); art. 5, l. 1-12-1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio); art. 5, l. 14-4-1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso).

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